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Il focus del problema legale è quindi storico [G, E. -Critiche alla legge-. N. R /. Externado di B. VIII. ,. ].
Il PF. JJ ammette che il diritto penale, -in ogni società; è il lavoro del gruppo dominante - maggioranza o minoranza - che tende a proteggere gli interessi di quel gruppo. Ecco come la borghesia è stata difesa nei paesi capitalisti; è così che i socialisti e comunisti, negli stati di ispirazione proletaria o realmente proletaria -[ZZ, J.- La Pena -. E E. Q., I.,. ].
ABOLICIONISMO E GIUSTIFI problematica penale.
La posizione abolizionista in doppia scala: la scomparsa del diritto penale e la scomparsa della prigione come istituzione totale, ha portato come conseguenza positiva la reazione e la consapevolezza dei difensori del diritto penale, arrivando a concezioni note dottrinalmente come utilitarismo riforma penale e difesa di un duplice scopo del diritto penale: la prevenzione dei reati - che non è una novità - e la prevenzione di sanzioni informali.
Ammettendo che la pena non è altro che un espressione della violenza organizzata e pianificata dello Stato contro il cittadino, l abolizione penale sorse come una reazione immediata. È opportuno differenziare l abolizionismo dal mero riformismo, poiché la prima posizione include tutte quelle teorie che sostengono l eliminazione del sistema penale, perché non trovano alcuna giustifi problematica alla legge penale data la sua ovvia manipolazione ideologico-politica, essendo maggiori le afflizioni generate da tale legge penale che gli scopi di prevenzione che gli sono stati dogmaticamente attribuiti, l alternativa qui è quella di sostituire il controllo punitivo con mezzi sociali e informali.
Il moderno riformismo penale include dottrine criminali che sono contro la prigione e sostengono l abolizione di questa specifica penalità moderna, all interno di questa concezione confessa la PF. LF che afferma -la necessità di abolire la pena detentiva per disumana, inutile e assolutamente dannosa; ma allo stesso tempo difendere, contro l ipotesi propriamente abolizionista, la forma giuridica della pena come tecnica istituzionale per minimizzare la reazione violenta contro la deviazione socialmente intollerante -[F, L.- La legge penale minima -. In Potenza e Controllo Nº. B. . ].
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Ma l abolizionismo ha dato origine a due meriti che sono stati recentemente riconosciuti dalla PF. Nel criticare la società attuale, è stato tentato di separare la morale del diritto, separando le istanze etiche della giustizia e la legge positiva in vigore. Questa contrapposizione è evidenziata nella delegittimazione delle ordinanze esistenti e nella giustifi problematica dei reati piuttosto che delle sanzioni, nel senso che i reati non sempre danneggiano gli interessi sociali delle maggioranze ma di un settore privilegiato che usa il potere politico per arrivare alla tutela penale, con conseguentemente le sanzioni, una legittimazione politica nata dal potere.
Ecco un merito di abolizionismo: ponendosi a favore di coloro che soffrono il costo delle pene e non del potere punitivo, ha favorito l autonomia della criminologia critica e ha portato a indagini sulle origini culturali e sociali della deviazione, nonché sul La relatività storico-politica degli interessi che sono protetti penalmente. Cioè, la delegittimazione del controllo penale è stata raggiunta nel modo in cui è stata tradizionalmente concepita perché deve essere stato riconosciuto che è stato uno strumento di controllo e dominio politico e ha aperto i canali per discutere - a difesa della validità del diritto penale-, ciò che interessi sociali a più di quelli in vigore, dovrebbe meritare e tutela penale
Un altro merito riconosciuto anche per l abolizionismo è stato quello: la delegittimazione del diritto penale -da una prospettiva programmaticamente esterna- e l esposizione dell arbitrarietà che contiene, nonché i costi e le conseguenze negative che derivano dalla sua struttura attuale, sono stati ribaltati oltre i giustificatori, il peso della giustifi problematica.
Quelli di noi che hanno percorso i percorsi del diritto processuale penale, conosciamo gli effetti dell inversione dell onere della prova, che in questo caso significherebbe che negando la giustifi problematica e la legittimazione della legge e del sistema penale, spetta a loro offrire repliche convincenti a difesa di quel prodotto umano e artificiale che è il sistema punitivo, perché non si può negare che sia nato dall uomo in un momento storico-politico della sua evoluzione sociale.
Occorre quindi dimostrare che la somma totale dei costi sociali e politici prodotti dal diritto penale è inferiore ai vantaggi che si ottengono dalla sua appli problematica, e poiché gli abolizionisti sostengono i destinatari delle sanzioni, è essenziale dimostrare che la situazione sarebbe più grave per coloro che attualmente li sostengono, la loro soppressione, piuttosto che mantenerli.
Per basare un adeguata dottrina della giustifi problematica e dei limiti del diritto penale, si utilizza il seguente parametro utilitaristico: -al di là del massimo benessere possibile per i non devianti, deve essere raggiunto anche il minimo disagio necessario per i devianti. Questo secondo parametro indica un secondo scopo giustificativo, che è la prevenzione, piuttosto che i reati, di un altro tipo di male, antitetico al reato che di solito viene dimenticato sia dalle dottrine giustificative che abolizioniste. Qui ci riferiamo alla più grande reazione (informale , selvaggio, spontaneo, arbitrario, punitivo ma non penale) che in assenza di sanzioni manifesterebbe la parte offesa o alcune forze sociali o istituzionali con loro in solidarietà. Penso che evitare questo altro male, di cui l offensore sarebbe vittima, rappresenti lo scopo principale di diritto penale -[F, L. En. . ]. Ciò equivale ad affermare che la pena non dovrebbe servire solo a prevenire reati ingiusti, ma anche a evitare punizioni ingiuste, portando a doppia protezione, quella della persona offesa dal reato, e quella dell autore del reato, di reazioni informali per mancanza di un adeguata sanzione punitiva.
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Qui sembra che prendiamo una svolta storica per ammettere un idea di derivazione naturalistica e contrattualista, che ci ha insegnato che il dolore è il prodotto della socializzazione e anche della nazionalizzazione della vendetta privata. Sebbene storicamente la pena abbia sostituito la vendetta privata, l idea che il diritto penale sia nato come una negazione della vendetta dovrebbe essere respinta, ma a causa dello sviluppo sociale, che non è la sua continuità ma la sua discontinuità, e che il diritto penale è stato giustificato al fine di prevenire la vendetta.